Art. 64
Rilascio del certificato d’informazione INF 4
In vigore dal 24 nov 2015
Rilascio del certificato d’informazione INF 4
(, paragrafo 1, del codice)
1. Le autorità doganali possono chiedere all’esportatore o all’operatore di ottenere dal fornitore un certificato d’informazione INF 4 attestante l’esattezza e l’autenticità della dichiarazione del fornitore.
2. Su richiesta del fornitore, il certificato d’informazione INF 4 è rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro in cui è stata redatta la dichiarazione del fornitore utilizzando il formulario di cui all’allegato 22-02 in conformità delle specifiche tecniche ivi stabilite. Le autorità possono chiedere tutte le prove necessarie e svolgere ispezioni sulla contabilità del fornitore o altri controlli che ritengano opportuni.
3. Le autorità doganali rilasciano il certificato d’informazione INF 4 al fornitore entro 90 giorni dal ricevimento della sua domanda, indicando se la dichiarazione del fornitore è esatta e autentica.
4. Un’autorità doganale a cui è stata presentata una domanda per il rilascio di un certificato d’informazione INF 4 conserva il formulario di domanda per almeno tre anni o, se necessario, per un periodo più lungo al fine di garantire l’osservanza delle disposizioni relative agli scambi preferenziali tra l’Unione e alcuni paesi o territori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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