Art. 62

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

In vigore dal 24 nov 2015
Dichiarazione a lungo termine del fornitore (, paragrafo 1, del codice) 1.   Quando un fornitore invia regolarmente spedizioni di merci a un esportatore o a un operatore e si prevede che il carattere originario delle merci di tutte queste spedizioni sia lo stesso, il fornitore può presentare un’unica dichiarazione a copertura di invii successivi di tali merci (dichiarazione a lungo termine del fornitore). La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data della compilazione. 2.   La dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere redatta con effetto retroattivo per merci consegnate prima della compilazione. Tale dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di un anno prima della data della compilazione. Il periodo di validità scade alla data in cui la dichiarazione a lungo termine del fornitore è stata compilata. 3.   Il fornitore informa immediatamente l’esportatore o l’operatore interessato qualora la dichiarazione a lungo termine del fornitore non sia valida in relazione ad alcune o a tutte le spedizioni di merci fornite e da fornire.
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Art. 62 Regolamento (UE) 2015/2447 — Dichiarazione a lungo termine del fornitore | Portale Normativo