Art. 63

Compilazione delle dichiarazioni del fornitore

In vigore dal 24 nov 2015
Compilazione delle dichiarazioni del fornitore (, paragrafo 1, del codice) 1.   Per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-15. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all’allegato 22-16. 2.   Per i prodotti che sono stati sottoposti a lavorazione o trasformazione nell’Unione senza ottenere il carattere originario preferenziale, la dichiarazione del fornitore è compilata conformemente all’allegato 22-17. Tuttavia, le dichiarazioni a lungo termine del fornitore per tali prodotti sono compilate conformemente all’allegato 22-18. 3.   La dichiarazione del fornitore reca una firma manoscritta del fornitore. Tuttavia, se la dichiarazione del fornitore e la fattura sono redatte con mezzi elettronici, esse possono essere autenticate elettronicamente oppure il fornitore può fornire all’esportatore o all’operatore un impegno scritto in cui assume la piena responsabilità per ogni dichiarazione del fornitore che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
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Art. 63 Regolamento (UE) 2015/2447 — Compilazione delle dichiarazioni del fornitore | Portale Normativo