Art. 121

Validità della prova dell’origine

In vigore dal 24 nov 2015
Validità della prova dell’origine (, paragrafo 1, del codice) 1.   La prova dell’origine ha una validità di quattro mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione. 2.   Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del termine di presentazione di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali. 3.   Negli altri casi di presentazione tardiva, le autorità doganali del paese d’importazione possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine. 4.   Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci soddisfano le seguenti condizioni: a) sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale; b) rientrano in uno stesso contratto di acquisto, le cui parti sono stabilite nel paese di esportazione o nell’Unione; c) sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata; d) provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dell’Unione. Questa procedura si applica per i quantitativi e il periodo stabiliti dalle autorità doganali competenti. Il periodo fissato non può comunque superare i tre mesi. 5.   La procedura descritta nel paragrafo precedente si applica anche nei casi in cui un’unica prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali per importazioni con spedizioni scaglionate in conformità dell’ del presente regolamento. Tuttavia, nel caso di specie, le autorità doganali competenti possono concedere un periodo di applicazione superiore a tre mesi.
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Art. 121 Regolamento (UE) 2015/2447 — Validità della prova dell’origine | Portale Normativo