Art. 115

Importazioni con spedizioni scaglionate

In vigore dal 24 nov 2015
Importazioni con spedizioni scaglionate (, paragrafo 1, del codice) Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali del paese d’importazione, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI o XVII o alle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
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Art. 115 Regolamento (UE) 2015/2447 — Importazioni con spedizioni scaglionate | Portale Normativo