Art. 117

Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1

In vigore dal 24 nov 2015
Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 (, paragrafo 1, del codice) 1.   In deroga all’, paragrafo 10, il certificato di circolazione delle merci EUR.1 può essere rilasciato, in via eccezionale, dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari, o b) viene fornita alle autorità competenti la prova soddisfacente che un certificato di circolazione delle merci EUR.1 è stato rilasciato ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici. 2.   Le autorità competenti possono rilasciare a posteriori un certificato di circolazione delle merci EUR.1 solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente e che non sia stato rilasciato, al momento dell’esportazione dei prodotti in questione, alcun certificato di circolazione delle merci EUR.1 conforme alle disposizioni della presente sottosezione. 3.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: BG: «ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ» ES: «EXPEDIDO A POSTERIORI» HR: «IZDANO NAKNADNO» CS: «VYSTAVENO DODATEČNĚ» DA: «UDSTEDT EFTERFØLGENDE» DE: «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT» ET: «VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT» EL: «ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ» EN: «ISSUED RETROSPECTIVELY» FR: «DÉLIVRÉ À POSTERIORI» IT: «RILASCIATO A POSTERIORI» LV: «IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI» LT: «RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS» HU: «KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL» MT: «MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT» NL: «AFGEGEVEN A POSTERIORI» PL: «WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE» PT: «EMITIDO A POSTERIORI» RO: «ELIBERAT ULTERIOR» SL: «IZDANO NAKNADNO» SK: «VYDANÉ DODATOČNE» FI: «ANNETTU JÄLKIKÄTEEN» SV: «UTFÄRDAT I EFTERHAND». 4.   La dicitura di cui al paragrafo 3 è inserita nella casella «Osservazioni» del certificato di circolazione delle merci EUR.1.
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Art. 117 Regolamento (UE) 2015/2447 — Rilascio a posteriori dei certificati di circolazione EUR.1 | Portale Normativo