Art. 123
Discordanze ed errori formali
In vigore dal 24 nov 2015
Discordanze ed errori formali
(, paragrafo 1, del codice)
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute nei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che il documento corrisponde ai prodotti presentati.
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, in una prova dell’origine, il documento non viene respinto se detti errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in esso riportate.
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