Art. 125
Controllo delle prove dell’origine
In vigore dal 24 nov 2015
Controllo delle prove dell’origine
(, paragrafo 1, del codice)
1. Il controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1 e delle dichiarazioni su fattura viene effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali dello Stato membro d’importazione o le autorità pubbliche competenti dei paesi o territori beneficiari abbiano ragionevole motivo di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione ai sensi del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 4, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 o dell’osservanza degli altri requisiti del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezione 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
2. Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o del paese o territorio beneficiario d’importazione rispediscono alle autorità competenti del paese o territorio beneficiario o dello Stato membro di esportazione il certificato di circolazione delle merci EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione su fattura, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi sostanziali o formali che giustificano un’indagine. A corredo della richiesta di controllo sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
Qualora le autorità doganali dello Stato membro d’importazione decidano di sospendere la concessione delle preferenze tariffarie di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
3. Quando una domanda di controllo a posteriori è fatta in applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, il controllo è effettuato e i risultati sono comunicati alle autorità doganali dello Stato membro d’importazione o alle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di importazione entro sei mesi. Il controllo deve consentire di determinare se la prova dell’origine contestata riguardi i prodotti realmente esportati e se questi ultimi possono essere considerati prodotti originari del paese o territorio beneficiario o dell’Unione.
4. Nel caso di ragionevole dubbio e in assenza di risposta allo scadere del termine di sei mesi di cui al paragrafo 3, ovvero se la risposta non contiene informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, una seconda comunicazione è inviata alle autorità competenti. Se, dopo la seconda comunicazione, i risultati del controllo non sono comunicati alle autorità richiedenti entro quattro mesi, ovvero non consentono di determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, dette autorità rifiutano, salvo circostanze eccezionali, il beneficio delle misure tariffarie preferenziali.
5. Se dalla procedura di controllo o da qualsiasi altra informazione disponibile emergono indizi di violazioni delle disposizioni del titolo II, capo 1, sezione 2, sottosezioni 4 e 5, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, il paese o territorio beneficiario di esportazione effettua, di propria iniziativa o su richiesta dell’Unione, le indagini necessarie o dispone affinché tali indagini siano effettuate con la dovuta sollecitudine allo scopo di individuare e prevenire siffatte violazioni. A tale scopo, l’Unione può partecipare a dette inchieste.
6. Ai fini del controllo a posteriori dei certificati di circolazione delle merci EUR.1, le copie dei certificati, ed eventualmente i relativi documenti di esportazione, sono conservati dalle autorità pubbliche competenti del paese o territorio beneficiario di esportazione o dalle autorità doganali dello Stato membro di esportazione per almeno tre anni a decorrere dalla fine dell’anno in cui i certificati di circolazione sono stati rilasciati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-125