Art. 200

Convalida, registrazione e uso di taluni mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali

In vigore dal 24 nov 2015
Convalida, registrazione e uso di taluni mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali (, paragrafo 2, del codice) 1.   L’ufficio doganale competente convalida e registra i mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali di cui all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento salvo nei casi contemplati all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e comunica l’MRN di tali mezzi di prova alla persona interessata. 2.   Un documento che attesti la registrazione dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 è messo a disposizione, su richiesta dell’interessato, dall’ufficio doganale competente. Tale documento deve essere redatto utilizzando il modulo di cui all’allegato 51-01. 3.   I mezzi di prova di cui al paragrafo 1 vengono esibiti all’ufficio doganale competente in cui le merci sono presentate dopo la reimmissione sul territorio doganale dell’Unione, indicando l’MRN. 4.   L’ufficio doganale competente sorveglia l’uso dei mezzi di prova di cui al paragrafo 1 al fine di garantire, in particolare, che essi non siano utilizzati per prodotti diversi da quelli per cui sono stati rilasciati.
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Art. 200 Regolamento (UE) 2015/2447 — Convalida, registrazione e uso di taluni mezzi di prova della posizione doganale di merci unionali | Portale Normativo