Art. 201

Convalida di una fattura

In vigore dal 24 nov 2015
Convalida di una fattura (, paragrafo 2, del codice) Fino alla data di introduzione del prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, quando il valore totale delle merci dell’Unione supera i 15 000 EUR, la fattura o il documento di trasporto di cui all’, paragrafo 3, del presente regolamento, debitamente compilati e firmati dall’interessato, sono convalidati dall’ufficio doganale competente.
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Art. 201 Regolamento (UE) 2015/2447 — Convalida di una fattura | Portale Normativo