Art. 231
Formalità e controlli doganali per lo sdoganamento centralizzato
In vigore dal 24 nov 2015
Formalità e controlli doganali per lo sdoganamento centralizzato
(, paragrafo 4, del codice)
1. Il titolare dell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato fa sì che le merci siano presentate a un ufficio doganale competente come indicato nell’autorizzazione di cui sopra presentando all’ufficio doganale di controllo uno dei documenti seguenti:
a)
una dichiarazione normale in dogana di cui all’ del codice;
b)
una dichiarazione semplificata in dogana di cui all’ del codice;
c)
una notifica di presentazione di cui all’, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento.
2. Se la dichiarazione in dogana consiste in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante, si applicano gli del presente regolamento.
3. L’esonero dall’obbligo di presentazione delle merci concesso a norma dell’, paragrafo 3, del codice si applica allo sdoganamento centralizzato purché il titolare dell’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante abbia rispettato l’obbligo previsto all’, paragrafo 1, lettera f), del presente regolamento.
4. Nel caso in cui l’ufficio doganale competente abbia accettato la dichiarazione in dogana o abbia ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1, lettera c), esso deve:
a)
effettuare controlli adeguati per la verifica della dichiarazione in dogana o della notifica di presentazione;
b)
trasmettere immediatamente all’ufficio doganale di presentazione la dichiarazione in dogana o la notifica e i risultati dell’analisi dei rischi correlata;
c)
comunicare all’ufficio doganale di presentazione:
i)
che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato; oppure
ii)
che sono necessari controlli doganali a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), del codice.
5. Se l’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione che le merci possono essere svincolate per il regime doganale interessato, l’ufficio doganale di presentazione, entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, comunica all’ufficio doganale di controllo se i controlli da esso effettuati sulle merci in questione, compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni nazionali, pregiudicano o no tale svincolo.
6. Se l’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione che sono necessari controlli doganali a norma dell’, paragrafo 3, lettera c), del codice, l’ufficio doganale di presentazione, entro il termine fissato nell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, conferma la ricezione della richiesta dell’ufficio doganale di controllo di effettuare i controlli richiesti e, se del caso, informa l’ufficio doganale di controllo in merito ai controlli da esso effettuati sulle merci, compresi i controlli relativi a divieti e restrizioni nazionali.
7. L’ufficio doganale di controllo informa l’ufficio doganale di presentazione in merito allo svincolo delle merci.
8. All’esportazione, l’ufficio doganale di controllo mette a disposizione dell’ufficio doganale di uscita dichiarato, al momento dello svincolo delle merci, le indicazioni della dichiarazione di esportazione, eventualmente completate in conformità dell’ del presente regolamento. L’ufficio doganale di uscita informa l’ufficio doganale di controllo in merito all’uscita delle merci in conformità dell’ del presente regolamento. L’ufficio doganale di controllo certifica l’uscita delle merci al dichiarante in conformità dell’ del presente regolamento.
9. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in relazione alle merci coperte da un’autorizzazione di sdoganamento centralizzato, il titolare dell’autorizzazione o il dichiarante:
a)
presenta le merci nei luoghi indicati nell’autorizzazione e designati o approvati dalle autorità doganali conformemente all’ del codice, salvo in caso di esenzione dall’obbligo di presentare le merci a norma dell’, paragrafo 3, del codice e
b)
presenta una dichiarazione in dogana o iscrive le merci nelle proprie scritture presso l’ufficio doganale indicato nell’autorizzazione.
10. Fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, le autorità doganali competenti applicano il piano di controllo che prevede un livello minimo di controlli.
11. In deroga ai paragrafi 5 e 6 del presente articolo, fino alle rispettive date di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, gli uffici doganali presso i quali sono presentate le merci possono, su richiesta dell’ufficio doganale di controllo o di propria iniziativa, svolgere controlli diversi da quelli specificati nel piano di controllo, comunicando i risultati all’ufficio di controllo.
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