Art. 232

Sdoganamento centralizzato che coinvolge più di un’autorità doganale

In vigore dal 24 nov 2015
Sdoganamento centralizzato che coinvolge più di un’autorità doganale ( del codice) 1.   L’ufficio doganale di controllo trasmette all’ufficio doganale di presentazione le seguenti informazioni: a) ogni modifica o invalidamento della dichiarazione normale in dogana verificatisi dopo lo svincolo delle merci; b) nel caso in cui sia stata presentata una dichiarazione complementare, tale dichiarazione e qualsiasi modifica o invalidamento della stessa. 2.   Nel caso in cui le autorità doganali abbiano accesso alla dichiarazione complementare nel sistema informatico dell’operatore conformemente all’ del presente regolamento, l’ufficio doganale di controllo trasmette le indicazioni entro 10 giorni dal termine del periodo coperto dalla dichiarazione complementare, nonché ogni modifica o annullamento di tale dichiarazione complementare estratta dal sistema.
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Art. 232 Regolamento (UE) 2015/2447 — Sdoganamento centralizzato che coinvolge più di un’autorità doganale | Portale Normativo