Art. 179

Cascami e avanzi

In vigore dal 24 nov 2015
Cascami e avanzi (, paragrafo 1, del codice) Se dalla distruzione delle merci autorizzata dall’autorità doganale competente a prendere la decisione derivano cascami o avanzi, tali cascami o avanzi sono considerati merci non unionali non appena venga adottata una decisione che concede il rimborso o lo sgravio.
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Art. 179 Regolamento (UE) 2015/2447 — Cascami e avanzi | Portale Normativo