Art. 177

Formalità connesse alla decisione relativa al rimborso o allo sgravio

In vigore dal 24 nov 2015
Formalità connesse alla decisione relativa al rimborso o allo sgravio (, paragrafo 2, del codice) 1.   Nel prendere una decisione relativa al rimborso o allo sgravio dei dazi all’importazione o all’esportazione subordinata al previo espletamento di determinate formalità doganali, l’autorità doganale stabilisce un termine, non superiore a 60 giorni a decorrere dalla data della notifica di tale decisione, per l’espletamento di tali formalità doganali. 2.   La mancata osservanza del termine di cui al paragrafo 1 comporta la decadenza dal diritto al rimborso o allo sgravio, tranne quando il beneficiario fornisca la prova che è stato ostacolato nel rispetto del predetto termine da circostanze imprevedibili o per cause di forza maggiore.
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Art. 177 Regolamento (UE) 2015/2447 — Formalità connesse alla decisione relativa al rimborso o allo sgravio | Portale Normativo