Art. 178

Parti o componenti di un unico articolo

In vigore dal 24 nov 2015
Parti o componenti di un unico articolo (, paragrafo 1, del codice) Quando il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla distruzione, all’abbandono allo Stato, al vincolo a un regime speciale o alla procedura di esportazione delle merci, ma le relative formalità sono espletate soltanto per una o più parti o componenti di tali merci, l’importo da rimborsare o da sgravare è pari alla differenza tra l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione applicabile alle merci e l’importo del dazio all’importazione o all’esportazione che sarebbe stato applicabile al resto delle merci se esse fossero state vincolate nello stato originario a un regime doganale comportante l’insorgenza di un’obbligazione doganale, alla data di vincolo a tale regime.
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Art. 178 Regolamento (UE) 2015/2447 — Parti o componenti di un unico articolo | Portale Normativo