Art. 176
Espletamento delle formalità doganali
In vigore dal 24 nov 2015
Espletamento delle formalità doganali
(, paragrafo 1, del codice)
1. Quando il rimborso o lo sgravio sono soggetti all’espletamento delle formalità doganali, il destinatario della decisione di rimborso o di sgravio informa l’ufficio doganale di monitoraggio di avere espletato tali formalità. Quando la decisione precisa che le merci possono essere esportate o vincolate a un regime speciale, e il debitore si avvale di tale possibilità, l’ufficio doganale di monitoraggio è l’ufficio doganale in cui le merci sono vincolate a tale regime.
2. L’ufficio doganale di monitoraggio informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione in merito all’espletamento delle formalità doganali cui è subordinato il rimborso o lo sgravio per mezzo di una risposta di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 utilizzando il modulo di cui all’allegato 33-07 del presente regolamento.
3. Se l’autorità doganale competente a prendere la decisione ha deciso che il rimborso o lo sgravio sono giustificati, l’importo dei dazi è rimborsato o sgravato solo dopo che l’autorità doganale ha ricevuto le informazioni di cui al paragrafo 2.
4. L’autorità doganale competente a prendere la decisione può autorizzare l’espletamento delle formalità doganali cui possono eventualmente essere subordinati un rimborso o uno sgravio prima di adottare una decisione. Tale autorizzazione non pregiudica la decisione. In questi casi, i paragrafi da 1 a 3 si applicano mutatis mutandis.
5. Ai fini del presente articolo, l’ufficio doganale di monitoraggio è l’ufficio doganale che garantisce, ove necessario, che sono state espletate le formalità o soddisfatte le condizioni cui sono subordinati il rimborso o lo sgravio dell’importo dei dazi all’importazione e all’esportazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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