Art. 174

Restrizione al trasferimento di merci

In vigore dal 24 nov 2015
Restrizione al trasferimento di merci (, paragrafo 1, del codice) Fatto salvo l’, paragrafo 4, del presente regolamento e fino a quando non sia stata presa una decisione su una domanda di rimborso o di sgravio, le merci alle quali si riferisce l’importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non vengono trasferite in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, a meno che il richiedente non ne informi preventivamente l’autorità doganale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che a sua volta ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione.
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Art. 174 Regolamento (UE) 2015/2447 — Restrizione al trasferimento di merci | Portale Normativo