Art. 173

Presentazione delle merci come condizione per il rimborso o lo sgravio

In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione delle merci come condizione per il rimborso o lo sgravio (, paragrafo 1, del codice) Il rimborso o lo sgravio sono subordinati alla presentazione delle merci. Quando le merci non possono essere presentate alle autorità doganali, l’autorità doganale competente a prendere la decisione accorda il rimborso o lo sgravio soltanto se dispone di prove indicanti che le merci in questione sono merci per le quali sia stata presentata una richiesta di rimborso o di sgravio.
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Art. 173 Regolamento (UE) 2015/2447 — Presentazione delle merci come condizione per il rimborso o lo sgravio | Portale Normativo