Art. 171

Richiesta di pagamento a un’associazione garante nell’ambito della procedura della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul

In vigore dal 24 nov 2015
Richiesta di pagamento a un’associazione garante nell’ambito della procedura della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul ( del codice) 1.   Se le autorità doganali stabiliscono che è sorta un’obbligazione doganale per le merci scortate da un carnet ATA, esse presentano senza indugio una richiesta di pagamento all’associazione garante. L’ufficio doganale di coordinamento che presenta la richiesta di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 invia contemporaneamente all’ufficio doganale di coordinamento sotto la cui giurisdizione è situato l’ufficio doganale per il vincolo al regime di ammissione temporanea una nota informativa sulla richiesta di pagamento inviata all’associazione garante. A tal fine è utilizzato il modulo di cui all’allegato 33-03. 2.   La nota informativa è corredata di una copia del volet non appurato, tranne quando l’ufficio di coordinamento non ne sia in possesso. La nota informativa può essere utilizzata ogniqualvolta lo si ritenga necessario. 3.   Il formulario di tassazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 può essere inviato successivamente alla richiesta di pagamento all’associazione garante, ma entro e non oltre tre mesi dalla medesima e, comunque, entro sei mesi dalla data in cui le autorità doganali avviano l’azione di riscossione. Tale formulario figura all’allegato 33-04.
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Art. 171 Regolamento (UE) 2015/2447 — Richiesta di pagamento a un’associazione garante nell’ambito della procedura della convenzione ATA e della convenzione di Istanbul | Portale Normativo