Art. 170

Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul

In vigore dal 24 nov 2015
Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul [, paragrafo 3, lettera c), del codice] In caso di riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, si applica mutatis mutandis l’.
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Art. 170 Regolamento (UE) 2015/2447 — Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul | Portale Normativo