Art. 170
Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul
In vigore dal 24 nov 2015
Riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul
[, paragrafo 3, lettera c), del codice]
In caso di riscossione di altri oneri per le merci vincolate al regime di ammissione temporanea conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul, si applica mutatis mutandis l’.
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