Art. 174 · Restrizione al trasferimento di merci

Art. 174

Restrizione al trasferimento di merci

In vigore dal 24 nov 2015
Restrizione al trasferimento di merci (, paragrafo 1, del codice) Fatto salvo l’, paragrafo 4, del presente regolamento e fino a quando non sia stata presa una decisione su una domanda di rimborso o di sgravio, le merci alle quali si riferisce l’importo dei dazi di cui si chiede il rimborso o lo sgravio non vengono trasferite in un luogo diverso da quello indicato nella domanda, a meno che il richiedente non ne informi preventivamente l’autorità doganale di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446, che a sua volta ne informa l’autorità doganale competente a prendere la decisione.
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