Art. 95

Sostituzione dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura

In vigore dal 24 nov 2015
Sostituzione dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura (, paragrafo 1, del codice) 1.   Se i prodotti originari non ancora immessi in libera pratica sono posti sotto il controllo di un ufficio doganale di uno Stato membro, l’ufficio doganale, su richiesta scritta del rispeditore, sostituisce il certificato di origine, modulo A, o la dichiarazione su fattura iniziali con uno o più certificati di origine, modulo A (certificato sostitutivo) al fine di inviare tutti i prodotti, o parte di essi, altrove nell’Unione o in Norvegia o Svizzera. Il rispeditore indica nella sua domanda se una fotocopia della prova dell’origine iniziale deve essere allegata al certificato sostitutivo. 2.   Il certificato sostitutivo è redatto secondo il modello di cui all’allegato 22-19. L’ufficio doganale verifica che il certificato sostitutivo sia conforme alla prova dell’origine iniziale. 3.   Se il certificato sostitutivo è chiesto da un rispeditore che agisce in buona fede, egli non è responsabile dell’esattezza delle indicazioni contenute nella prova dell’origine iniziale. 4.   L’ufficio doganale a cui è chiesto il rilascio del certificato sostitutivo annota sulla prova dell’origine iniziale o su un suo allegato il peso, i numeri, la natura dei colli rispediti e il loro paese di destinazione, indicandovi i numeri di serie del o dei certificati sostitutivi corrispondenti. La prova dell’origine iniziale è conservata dall’ufficio doganale interessato per almeno tre anni. 5.   Nel caso di prodotti che beneficiano di preferenze tariffarie in base ad una deroga concessa a norma dell’, paragrafo 6, del codice, la procedura prevista dal presente articolo si applica solo se i prodotti sono destinati all’Unione.
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Art. 95 Regolamento (UE) 2015/2447 — Sostituzione dei certificati di origine, modulo A, e delle dichiarazioni su fattura | Portale Normativo