Art. 97

Esenzioni dall’obbligo di presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura

In vigore dal 24 nov 2015
Esenzioni dall’obbligo di presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura (, paragrafo 1, del codice) 1.   I prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori sono ammessi come prodotti originari fruenti delle preferenze tariffarie SPG senza che occorra presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura, a condizione che a) tali prodotti: i) formino oggetto di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale; ii) siano stati dichiarati conformi alla condizioni prescritte perché possano beneficiare del sistema; b) non sussistano dubbi sulla veridicità della dichiarazione di cui alla lettera a), punto ii). 2.   Le importazioni sono considerate prive di qualsiasi carattere commerciale se sono rispettate tutte le condizioni seguenti: a) le importazioni presentano carattere occasionale; b) le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari; c) risulta in modo evidente dalla natura e quantità dei prodotti che non sussiste alcun fine commerciale. 3.   Il valore complessivo dei prodotti di cui al paragrafo 2 non deve superare 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, o 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-97

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 97 Regolamento (UE) 2015/2447 — Esenzioni dall’obbligo di presentare un certificato di origine, modulo A, o una dichiarazione su fattura | Portale Normativo