Art. 96
Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura
In vigore dal 24 nov 2015
Importazioni con spedizioni scaglionate a mezzo di certificati di origine, modulo A, o di dichiarazioni su fattura
(, paragrafo 1, del codice)
1. Per i prodotti smontati o non montati ai sensi della regola generale di interpretazione 2, lettera a), del sistema armonizzato e rientranti nelle sezioni XVI o XVII o nelle voci 7308 o 9406 del sistema armonizzato, i quali siano importati con spedizioni scaglionate su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione, può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione del primo scaglione.
2. Su richiesta dell’importatore, alle condizioni stabilite dalle autorità doganali dello Stato membro d’importazione può essere presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione quando le merci:
a)
sono importate nell’ambito di operazioni regolari e continuative, di rilevante valore commerciale;
b)
formano oggetto di uno stesso contratto d’acquisto, i cui contraenti sono stabiliti nel paese di esportazione o negli Stati membri;
c)
sono classificate nello stesso codice (di otto cifre) della nomenclatura combinata;
d)
provengono esclusivamente da uno stesso esportatore, sono destinate a uno stesso importatore e sono oggetto di formalità di entrata nello stesso ufficio doganale dello stesso Stato membro.
Questa procedura si applica per il periodo stabilito dalle autorità doganali competenti.
Storico versioni
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