Art. 94
Presentazione e validità dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura e presentazione tardiva dei medesimi
In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione e validità dei certificati di origine, modulo A, o delle dichiarazioni su fattura e presentazione tardiva dei medesimi
(, paragrafo 1, del codice)
1. I certificati di origine, modulo A, o le dichiarazioni su fattura sono presentati alle autorità doganali degli Stati membri di importazione in conformità alle procedure relative alla dichiarazione in dogana.
2. La prova dell’origine ha validità di dieci mesi dalla data di rilascio nel paese di esportazione e deve essere presentata entro tale termine alle autorità doganali del paese d’importazione.
Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali del paese d’importazione dopo la scadenza del periodo di validità possono essere ammesse ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali del paese d’importazione possono ammettere le prove dell’origine se i prodotti sono stati loro presentati prima della scadenza di tale termine.
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