Art. 181
Informazioni da fornire alla Commissione
In vigore dal 24 nov 2015
Informazioni da fornire alla Commissione
(, paragrafo 4, del codice)
1. Ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei casi in cui è stato concesso il rimborso o lo sgravio a norma dell’ o dell’ del codice e in cui l’importo rimborsato o sgravato a un determinato debitore con riguardo a una o più operazioni di importazione o esportazione, a seguito di errore o di una situazione particolare, è superiore a 50 000 EUR, tranne nei casi di cui all’, paragrafo 3, del codice.
2. La comunicazione si effettua nel corso del primo e del terzo trimestre di ogni anno per tutti i casi che hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio nel corso del semestre precedente.
3. Se uno Stato membro non ha adottato alcuna decisione in merito ai casi di cui al paragrafo 1 durante il semestre in questione, esso trasmette alla Commissione una comunicazione con la menzione «Non applicabile».
4. Ogni Stato membro tiene a disposizione della Commissione un elenco dei casi in cui è stato concesso il rimborso o lo sgravio a norma dell’ o dell’ del codice e in cui l’importo rimborsato o sgravato è pari o inferiore a 50 000 EUR.
5. Per ciascuno dei casi di cui al presente articolo sono fornite le seguenti informazioni:
a)
il numero di riferimento della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;
b)
la data della dichiarazione doganale o del documento di notifica dell’obbligazione;
c)
la natura della decisione;
d)
la base giuridica della decisione;
e)
l’importo e la valuta;
f)
i casi particolari (compresa una breve spiegazione delle ragioni per cui le autorità doganali ritengono soddisfatte le condizioni per lo sgravio/il rimborso previste dalla base giuridica pertinente).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2015:2447:oj#art-181