Art. 233

Piano di controllo

In vigore dal 24 nov 2015
Piano di controllo (, paragrafo 5, del codice) 1.   In sede di rilascio di un’autorizzazione a presentare una dichiarazione in dogana sotto forma di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante ai sensi dell’, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali stabiliscono un piano di controllo specifico per l’operatore economico che prevede il controllo dei regimi doganali utilizzati nell’ambito dell’autorizzazione, definisce la frequenza dei controlli doganali e garantisce, fra l’altro, la possibilità di effettuare controlli doganali efficaci in tutte le fasi della procedura di iscrizione nelle scritture del dichiarante. 2.   Se del caso, il piano di controllo tiene conto del termine di prescrizione per la notifica dell’obbligazione doganale di cui all’, paragrafo 1, del codice.. 3.   Il piano di controllo prevede i controlli da effettuare nel caso in cui sia concesso un esonero dall’obbligo di presentazione a norma dell’, paragrafo 3, del codice. 4.   In caso di sdoganamento centralizzato, il piano di controllo, che precisa la suddivisione dei compiti tra l’ufficio doganale di controllo e l’ufficio doganale di presentazione, tiene conto dei divieti e delle restrizioni applicabili nel luogo in cui è situato l’ufficio doganale di presentazione.
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Art. 233 Regolamento (UE) 2015/2447 — Piano di controllo | Portale Normativo