Art. 230
Controllo dell’autorizzazione
In vigore dal 24 nov 2015
Controllo dell’autorizzazione
(, paragrafo 5, del codice)
1. Le autorità doganali degli Stati membri informano senza indugio l’autorità doganale competente a prendere una decisione in merito a eventuali fattori sopraggiunti dopo il rilascio dell’autorizzazione di sdoganamento centralizzato e potenzialmente in grado di incidere sul mantenimento o sul contenuto di quest’ultima.
2. L’autorità doganale competente a prendere una decisione mette tutte le informazioni pertinenti in suo possesso a disposizione delle autorità doganali degli altri Stati membri con riguardo alle attività doganali esercitate dall’operatore economico autorizzato che beneficia dello sdoganamento centralizzato.
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