Art. 229

Procedura di consultazione tra le autorità doganali in caso di autorizzazioni di sdoganamento centralizzato

In vigore dal 24 nov 2015
Procedura di consultazione tra le autorità doganali in caso di autorizzazioni di sdoganamento centralizzato ( del codice) 1.   La procedura di consultazione di cui all’ si applica quando un’autorità doganale riceve una richiesta di autorizzazione per lo sdoganamento centralizzato di cui all’ del codice che interessa più di un’autorità doganale, a meno che l’autorità doganale competente per prendere una decisione non sia del parere che le condizioni per la concessione di una tale autorizzazione non sono soddisfatte. 2.   Al più tardi 45 giorni dopo la data di accettazione della domanda, l’autorità doganale competente a prendere una decisione comunica le seguenti informazioni alle altre autorità doganali interessate: a) la domanda e il progetto di autorizzazione, compresi i termini di cui all’, paragrafi 5 e 6, del presente regolamento; b) se del caso, un piano di controllo, che indichi i controlli specifici che devono essere effettuati dalle varie autorità doganali in questione una volta che l’autorizzazione sia stata concessa; c) altre informazioni ritenute necessarie dalle autorità doganali interessate. 3.   Le autorità doganali consultate comunicano il proprio accordo o le proprie obiezioni nonché le eventuali modifiche al progetto di autorizzazione o alla proposta di piano di controllo entro 45 giorni dalla data in cui è stato comunicato il progetto di autorizzazione. Le obiezioni devono essere debitamente giustificate. Se sono comunicate obiezioni e non si raggiunge un accordo entro 90 giorni dalla data di comunicazione del progetto di autorizzazione, l’autorizzazione non viene concessa in relazione alle parti per le quali sono state sollevate obiezioni. Se le autorità doganali consultate non comunicano obiezioni entro il termine previsto, il loro consenso si considera acquisito. 4.   Fino alle date rispettive di introduzione del sistema di sdoganamento centralizzato all’importazione (CCI) e del sistema automatizzato di esportazione (AES) di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2 e al paragrafo 3, primo comma, del presente articolo, i periodi ivi indicati possono essere prolungati di 15 giorni dall’autorità doganale competente a prendere la decisione. In deroga al paragrafo 3, secondo comma, del presente articolo, il periodo ivi indicato può essere prolungato di 30 giorni dall’autorità doganale competente a prendere al decisione. 5. Fino alla data di introduzione del sistema di decisioni doganali nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, in deroga al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, il piano di controllo ivi menzionato viene sempre comunicato.
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Art. 229 Regolamento (UE) 2015/2447 — Procedura di consultazione tra le autorità doganali in caso di autorizzazioni di sdoganamento centralizzato | Portale Normativo