Art. 330
Comunicazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita
In vigore dal 24 nov 2015
Comunicazione tra gli uffici doganali di esportazione e di uscita
(, paragrafo 1, del codice)
Salvo nel caso in cui la dichiarazione in dogana consista in un’iscrizione nelle scritture del dichiarante a norma dell’ del codice, in occasione dello svincolo delle merci l’ufficio doganale di esportazione trasmette le indicazioni della dichiarazione di esportazione all’ufficio doganale di uscita dichiarato. Tali indicazioni si basano sui dati, all’occorrenza rettificati, figuranti nella dichiarazione di esportazione.
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