Art. 332

Formalità di uscita delle merci

In vigore dal 24 nov 2015
Formalità di uscita delle merci ( del codice) 1.   Quando le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione sono soggette ai controlli doganali, l’ufficio doganale di uscita esamina le merci sulla base delle informazioni ricevute dall’ufficio doganale di esportazione. 2.   Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che alcune delle merci dichiarate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo sono mancanti al momento della presentazione all’ufficio doganale di uscita, tale ufficio doganale informa l’ufficio doganale di esportazione in merito alle merci mancanti. 3.   Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che alcune delle merci presentate all’ufficio doganale di uscita superano il quantitativo dichiarato per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo, tale ufficio doganale rifiuta l’uscita delle merci in eccesso fino a quando per queste merci non venga presentata una dichiarazione di esportazione. Tale dichiarazione di esportazione o di riesportazione può essere presentata presso l’ufficio doganale di uscita. 4.   Se la persona che presenta le merci segnala, o l’ufficio doganale di uscita constata, che esiste una discrepanza nella natura delle merci dichiarate per l’esportazione, la riesportazione o il perfezionamento passivo rispetto a quelle presentate all’ufficio doganale di uscita, quest’ultimo rifiuta l’uscita di tali merci fino a quando per le medesime non venga presentata una dichiarazione di esportazione o di riesportazione e ne informa l’ufficio doganale di esportazione. Tale dichiarazione di esportazione o di riesportazione può essere presentata presso l’ufficio doganale di uscita. 5.   Il trasportatore notifica l’uscita delle merci all’ufficio doganale di uscita fornendo tutte le seguenti informazioni: a) il numero di riferimento unico della spedizione o il numero di riferimento del documento di trasporto; b) se le merci sono presentate in colli o container, il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container; c) ove del caso, l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione. Tale obbligo non si applica se le suddette informazioni sono messe a disposizione delle autorità doganali tramite i sistemi di informazione commerciali, portuali o relativi al trasporto esistenti. 6.   Ai fini del paragrafo 5, la persona che consegna le merci al trasportatore fornisce a quest’ultimo le indicazioni di cui al suddetto paragrafo. Il trasportatore può caricare le merci in uscita dal territorio doganale dell’Unione se dispone delle informazioni di cui al paragrafo 5.
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Art. 332 Regolamento (UE) 2015/2447 — Formalità di uscita delle merci | Portale Normativo