Art. 267

Circolazione di merci nell’ambito di un regime speciale

In vigore dal 24 nov 2015
Circolazione di merci nell’ambito di un regime speciale ( del codice) 1.   Il trasferimento delle merci verso l’ufficio doganale di uscita ai fini dell’appuramento di un regime speciale diverso dal regime dell’uso finale e da quello di perfezionamento passivo mediante uscita delle merci dal territorio doganale dell’Unione è effettuata sotto scorta della dichiarazione di riesportazione. 2.   Se le merci sono trasferite nell’ambito del regime di perfezionamento passivo dall’ufficio doganale di vincolo all’ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione. 3.   Se le merci sono trasferite nell’ambito del regime dell’uso finale all’ufficio doganale di uscita, esse sono soggette alle disposizioni che sarebbero state applicabili se fossero state vincolate al regime di esportazione. 4.   Le formalità doganali diverse dalla tenuta di scritture di cui all’ del codice non sono richieste per i movimenti non contemplati dai paragrafi da 1 a 3. 5.   Se il trasferimento di merci avviene in conformità dei paragrafi 1 o 3, le merci in questione rimangono vincolate al regime speciale fino a quando sono fatte uscire dal territorio doganale dell’Unione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-267

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 267 Regolamento (UE) 2015/2447 — Circolazione di merci nell’ambito di un regime speciale | Portale Normativo