Art. 214

Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione

In vigore dal 24 nov 2015
Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione (, paragrafo 2, del codice) 1.   Qualora, prima di giungere nel territorio doganale dell’Unione, i prodotti o le merci di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano stati trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione, per tali prodotti e merci, al momento del loro ingresso nel territorio doganale dell’Unione, deve essere presentata una certificazione dalle autorità doganali di tale paese attestante che, durante la permanenza in tale paese, i prodotti o le merci in questione sono stati soggetti a vigilanza doganale e non sono stati sottoposti a manipolazioni diverse da quelle necessarie alla loro conservazione. 2.   La certificazione per i prodotti e le merci trasbordati e trasportati attraverso un paese terzo deve essere effettuata su una stampa del giornale di pesca di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, corredata ove del caso di una stampa della dichiarazione di trasbordo.
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Art. 214 Regolamento (UE) 2015/2447 — Prodotti della pesca marittima e merci ottenute da tali prodotti, trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione | Portale Normativo