Art. 213
Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti
In vigore dal 24 nov 2015
Prova della posizione doganale di merci unionali per i prodotti della pesca marittima e le merci ottenute da tali prodotti
(, paragrafo 2, del codice)
Qualora i prodotti e le merci di cui all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), del regolamento delegato (UE) 2015/2446 siano introdotti nel territorio doganale dell’Unione conformemente all’ del suddetto regolamento delegato, la posizione doganale di merci unionali è comprovata mediante la presentazione di un giornale di pesca, di una dichiarazione di sbarco, di una dichiarazione di trasbordo o dei dati del sistema di controllo delle navi via satellite, a seconda dei casi, conformemente al regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (19).
L’autorità doganale competente per il porto di scarico dell’Unione in cui tali prodotti e merci sono trasportati direttamente dal peschereccio dell’Unione che ha effettuato la cattura ed eventualmente la trasformazione può tuttavia ritenere comprovata la posizione doganale di merci unionali in uno dei casi seguenti:
a)
non vi è alcun dubbio circa la posizione di quei prodotti e/o di quelle merci;
b)
il peschereccio ha una lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri.
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