Art. 266

Trasferimento di diritti e obblighi

In vigore dal 24 nov 2015
Trasferimento di diritti e obblighi ( del codice) L’autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all’ del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato.
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Art. 266 Regolamento (UE) 2015/2447 — Trasferimento di diritti e obblighi | Portale Normativo