Art. 266
Trasferimento di diritti e obblighi
In vigore dal 24 nov 2015
Trasferimento di diritti e obblighi
( del codice)
L’autorità doganale competente decide se può aver luogo o no un trasferimento di diritti e obblighi di cui all’ del codice. Se tale trasferimento può avere luogo, le autorità doganali competenti stabiliscono le condizioni a cui esso è autorizzato.
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