Art. 218
Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
In vigore dal 24 nov 2015
Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
[, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, del codice]
Ai fini degli del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le seguenti formalità doganali si considerano espletate da un atto di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento delegato:
a)
il trasporto delle merci in conformità dell’ del codice e la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’ del codice;
b)
la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’ del codice;
c)
l’accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali in conformità dell’ del codice;
d)
l’accettazione delle merci da parte delle autorità doganali in conformità dell’ del codice.
Storico versioni
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