Art. 218 · Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

Art. 218

Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446

In vigore dal 24 nov 2015
Formalità doganali che si considerano espletate da un atto di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 [, paragrafo 3, lettera a), e , paragrafo 2, del codice] Ai fini degli del regolamento delegato (UE) 2015/2446, le seguenti formalità doganali si considerano espletate da un atto di cui all’, paragrafo 1, di tale regolamento delegato: a) il trasporto delle merci in conformità dell’ del codice e la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’ del codice; b) la presentazione delle merci in dogana in conformità dell’ del codice; c) l’accettazione della dichiarazione doganale da parte delle autorità doganali in conformità dell’ del codice; d) l’accettazione delle merci da parte delle autorità doganali in conformità dell’ del codice.
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