Art. 194
Sistema elettronico relativo alla prova della posizione doganale di merci unionali
In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico relativo alla prova della posizione doganale di merci unionali
(, paragrafo 1, del codice)
Per lo scambio e l’archiviazione di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali, prevista all’, paragrafo 1, lettere b) e c), del presente regolamento, è utilizzato un sistema elettronico predisposto a norma dell’, paragrafo 1, del codice. Per lo scambio di informazioni relative alla prova della posizione doganale di merci unionali è utilizzata un’interfaccia per gli operatori, armonizzata a livello di Unione europea e progettata di comune accordo dalla Commissione e dagli Stati membri.
Il primo comma del presente articolo si applica a decorrere dalla data di introduzione del sistema relativo alla prova della posizione unionale delle merci nell’ambito del CDU di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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