Art. 195

Consultazione degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo

In vigore dal 24 nov 2015
Consultazione degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo ( del codice) Prima di concedere un’autorizzazione di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, dopo aver esaminato se le condizioni per l’autorizzazione stabilite all’, paragrafo 2, del suddetto regolamento delegato sono soddisfatte, l’autorità doganale competente a prendere la decisione consulta le autorità doganali degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo ai fini dell’, paragrafo 2, lettera b), del suddetto regolamento delegato, come pure le autorità doganali di tutti gli altri Stati membri per i quali il richiedente dichiara di avere piani per futuri servizi regolari di trasporto marittimo, sul rispetto della condizione dell’, paragrafo 2, lettera b), di tale regolamento delegato. Il termine per la consultazione è di 15 giorni a decorrere dalla data della comunicazione, da parte dell’autorità doganale competente a prendere la decisione, delle condizioni e dei criteri che devono essere esaminati dalle autorità doganali consultate.
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Art. 195 Regolamento (UE) 2015/2447 — Consultazione degli Stati membri interessati dal servizio regolare di trasporto marittimo | Portale Normativo