Art. 265
Conto di appuramento
In vigore dal 24 nov 2015
Conto di appuramento
( del codice)
1. Fatti salvi gli del codice, l’ufficio doganale di controllo verifica senza indugio il conto di appuramento di cui all’, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.
L’ufficio doganale di controllo può accettare l’importo dei dazi all’importazione dovuti, quale determinato dal titolare dell’autorizzazione.
2. L’importo dei dazi all’importazione dovuti deve essere contabilizzato secondo quanto indicato all’ del codice entro 14 giorni dalla data in cui il conto di appuramento è stato comunicato all’ufficio doganale di controllo.
Storico versioni
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