Art. 331
Presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita
In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita
( del codice)
1. La persona che presenta le merci in uscita, al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita:
a)
indica l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione;
b)
indica eventuali discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per l’esportazione e quelle presentate, compresi i casi in cui le merci sono state oggetto di una seconda operazione di confezionamento o containerizzazione prima della loro presentazione all’ufficio doganale di uscita.
c)
Qualora venga presentata solo una parte delle merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, la persona che presenta le merci deve anche indicare la quantità delle merci effettivamente presentate.
2. Tuttavia, se le merci sono presentate in colli o container, la persona comunica il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container.
3. Le merci dichiarate per l’esportazione o la riesportazione possono essere presentate in un ufficio doganale di uscita diverso da quello indicato nella dichiarazione di esportazione o di riesportazione. Se l’ufficio doganale di uscita effettivo è situato in uno Stato membro diverso da quello dichiarato inizialmente, tale ufficio doganale chiede le indicazioni della dichiarazione di esportazione o di riesportazione all’ufficio doganale di esportazione.
Storico versioni
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