Art. 331 · Presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita

Art. 331

Presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita

In vigore dal 24 nov 2015
Presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita ( del codice) 1.   La persona che presenta le merci in uscita, al momento della presentazione delle merci all’ufficio doganale di uscita: a) indica l’MRN della dichiarazione di esportazione o di riesportazione; b) indica eventuali discrepanze tra le merci dichiarate e svincolate per l’esportazione e quelle presentate, compresi i casi in cui le merci sono state oggetto di una seconda operazione di confezionamento o containerizzazione prima della loro presentazione all’ufficio doganale di uscita. c) Qualora venga presentata solo una parte delle merci oggetto di una dichiarazione di esportazione o di riesportazione, la persona che presenta le merci deve anche indicare la quantità delle merci effettivamente presentate. 2. Tuttavia, se le merci sono presentate in colli o container, la persona comunica il numero di colli e, in caso di container, i numeri di identificazione dei container. 3.   Le merci dichiarate per l’esportazione o la riesportazione possono essere presentate in un ufficio doganale di uscita diverso da quello indicato nella dichiarazione di esportazione o di riesportazione. Se l’ufficio doganale di uscita effettivo è situato in uno Stato membro diverso da quello dichiarato inizialmente, tale ufficio doganale chiede le indicazioni della dichiarazione di esportazione o di riesportazione all’ufficio doganale di esportazione.
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