Art. 328

Analisi dei rischi

In vigore dal 24 nov 2015
Analisi dei rischi ( del codice) 1.   L’analisi dei rischi è effettuata prima dello svincolo delle merci entro un termine che corrisponde al periodo intercorrente tra la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione pre-partenza di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il carico o la partenza delle merci, secondo il caso. 2.   Qualora si applichi l’esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione a copertura di tali merci o, se non disponibili, sulla base di qualsiasi altra informazione disponibile sulle merci.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2015:2447:oj#art-328

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 328 Regolamento (UE) 2015/2447 — Analisi dei rischi | Portale Normativo