Art. 328
Analisi dei rischi
In vigore dal 24 nov 2015
Analisi dei rischi
( del codice)
1. L’analisi dei rischi è effettuata prima dello svincolo delle merci entro un termine che corrisponde al periodo intercorrente tra la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione pre-partenza di cui all’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 e il carico o la partenza delle merci, secondo il caso.
2. Qualora si applichi l’esonero dall’obbligo di presentare una dichiarazione pre-partenza a norma dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446, l’analisi dei rischi è effettuata al momento della presentazione delle merci, sulla base della dichiarazione doganale o della dichiarazione di riesportazione a copertura di tali merci o, se non disponibili, sulla base di qualsiasi altra informazione disponibile sulle merci.
Storico versioni
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