Art. 107

Rifiuto di concedere preferenze tariffarie

In vigore dal 24 nov 2015
Rifiuto di concedere preferenze tariffarie (, paragrafo 1, del codice) 1.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, senza essere tenute a chiedere prove supplementari o inviare una richiesta di verifica al paese beneficiario, se: a) le merci non corrispondono a quelle indicate nell’attestazione di origine; b) il dichiarante non presenta l’attestazione di origine per i prodotti in questione, quando questa è richiesta; c) fatto salvo l’, paragrafo 1, lettera b), e l’, paragrafo 3, del presente regolamento, l’attestazione di origine in possesso del dichiarante non è stata rilasciata da un esportatore registrato nel paese beneficiario; d) l’attestazione di origine non è stata redatta in conformità all’allegato 22-07; e) le condizioni dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte. 2.   Le autorità doganali dello Stato membro di importazione negano la concessione di preferenze tariffarie, a seguito di una richiesta di verifica ai sensi dell’ rivolta alle autorità competenti del paese beneficiario, se le autorità doganali dello Stato membro di importazione: a) hanno ricevuto una risposta da cui risulti che l’esportatore non aveva la facoltà di redigere l’attestazione di origine; b) hanno ricevuto una risposta da cui risulti che i prodotti in questione non sono originari di un paese beneficiario o che le condizioni dell’ del regolamento delegato (UE) 2015/2446 non sono soddisfatte; c) nutrivano seri dubbi sulla validità dell’attestazione di origine o sull’esattezza delle informazioni fornite dal dichiarante con riguardo all’effettiva origine dei prodotti in questione quando hanno presentato la domanda di verifica ed è rispettata una delle seguenti condizioni: i) non hanno ricevuto alcuna risposta entro il termine stabilito ai sensi dell’ del presente regolamento oppure ii) la risposta ricevuta non fornisce adeguati chiarimenti in merito ai quesiti formulati nella richiesta.
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Art. 107 Regolamento (UE) 2015/2447 — Rifiuto di concedere preferenze tariffarie | Portale Normativo