Art. 43
Misure per prevenire il trasferimento illegale
In vigore dal 24 nov 2015
Misure per prevenire il trasferimento illegale
( del codice)
Gli Stati membri provvedono affinché:
a)
all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano prima che esso sia stato oggetto dei controlli;
b)
alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, venga monitorato qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio a mano dopo che esso sia stato oggetto dei controlli;
c)
all’arrivo presso un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato prima che esso sia stato oggetto dei controlli;
d)
alla partenza da un aeroporto internazionale dell’Unione dove devono essere effettuati controlli doganali, siano stati presi opportuni provvedimenti per impedire qualsiasi trasferimento di beni contenuti nel bagaglio registrato dopo che esso sia stato oggetto dei controlli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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