Art. 49
Norme generali relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari
In vigore dal 24 nov 2015
Norme generali relative alla gestione uniforme dei contingenti tariffari
(, paragrafo 4, del codice)
1. I contingenti tariffari aperti in conformità della normativa dell’Unione, con riferimento al metodo di gestione di cui al presente articolo e agli articoli da 50 a 54 del presente regolamento, sono gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica.
2. Ciascun contingente tariffario è identificato nella normativa dell’Unione con un numero d’ordine che ne facilita la gestione.
3. Ai fini della presente sezione, le dichiarazioni di immissione in libera pratica accettate dalle autorità doganali il 1o, 2 o 3 gennaio sono considerate accettate il 3 gennaio dello stesso anno. Tuttavia, se uno di tali giorni è un sabato o una domenica, l’accettazione si considera avvenuta il 4 gennaio dello stesso anno.
4. Ai fini della presente sezione, per «giorni lavorativi» si intendono giorni che non sono giorni festivi per le istituzioni dell’Unione a Bruxelles.
Storico versioni
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