Art. 56
Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci
In vigore dal 24 nov 2015
Sistema elettronico relativo alla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci
(, paragrafo 1, e , paragrafo 5, del codice)
1. Per la sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci, un sistema elettronico istituito a norma dell’, paragrafo 1, del codice è utilizzato per la trasmissione e l’archiviazione delle informazioni seguenti:
a)
dati di sorveglianza sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci;
b)
informazioni che consentono di aggiornare i dati di sorveglianza introdotti e archiviati nel sistema elettronico sull’immissione in libera pratica o sull’esportazione delle merci.
2. La Commissione può autorizzare gli utenti ad accedere al sistema elettronico di cui al paragrafo 1 sulla base delle richieste degli Stati membri.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, per la trasmissione e l’archiviazione dei dati di cui alle lettere a) e b) dello stesso paragrafo è utilizzato il sistema Sorveglianza 2 della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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