Art. 55
Norme generali sulla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci
In vigore dal 24 nov 2015
Norme generali sulla sorveglianza dell’immissione in libera pratica o dell’esportazione delle merci
(, paragrafo 5, del codice)
1. Se la Commissione stabilisce l’obbligo per talune merci di essere sottoposte a sorveglianza all’atto dell’immissione in libera pratica o al momento dell’esportazione, essa comunica alle autorità doganali i codici NC di tali merci e i dati necessari ai fini della sorveglianza, e ciò in tempo utile prima che l’obbligo in materia di sorveglianza diventi applicabile.
L’elenco dei dati che potrebbero essere richiesti dalla Commissione ai fini della sorveglianza è specificato nell’allegato 21-01.
2. Se l’immissione in libera pratica o l’esportazione sono soggette a una sorveglianza, le autorità doganali forniscono alla Commissione i dati relativi alle dichiarazioni doganali per il regime in questione almeno una volta alla settimana.
Se le merci sono svincolate a norma dell’, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali trasmettono senza indugio i dati alla Commissione.
3. La Commissione comunica i dati di cui al paragrafo 1, forniti dalle autorità doganali, solo in forma aggregata e solo agli utenti autorizzati conformemente all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
4. Se le merci sono vincolate a un regime doganale sulla base di una dichiarazione semplificata di cui all’ del codice o di un’iscrizione nelle scritture del dichiarante di cui all’ del codice e i dati richiesti dalla Commissione non erano disponibili al momento in cui le merci sono state svincolate conformemente all’, paragrafo 1, del codice, le autorità doganali forniscono alla Commissione senza indugio tali informazioni dopo aver ricevuto la dichiarazione complementare presentata a norma dell’ del codice.
5. Nei casi in cui l’obbligo di presentare una dichiarazione complementare è oggetto di esonero a norma dell’, paragrafo 3, del codice, o la dichiarazione complementare è presentata o resa disponibile in conformità all’ del presente regolamento, il titolare dell’autorizzazione trasmette alle autorità doganali almeno una volta al mese i dati richiesti dalla Commissione o le autorità doganali raccolgono tali dati dal sistema del dichiarante.
Le autorità doganali inseriscono senza indugio i dati nel sistema elettronico di cui all’ del presente regolamento.
6. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, fino alla data di inizio della prima fase del potenziamento del sistema di cui all’, paragrafo 1, e dei sistemi nazionali di importazione e di esportazione di cui all’allegato della decisione di esecuzione 2014/255/UE, l’elenco dei dati che possono essere richiesti dalla Commissione a fini di sorveglianza è quello stabilito all’allegato 21-02.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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